1. Al fine del graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, su richiesta della donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare
a) nei reparti ospedalieri, di terzo, secondo o primo livello;
b) nelle case di maternità di cui all'articolo 8, individuate delle ASL mediante appositi progetti di ristrutturazione o di costruzione;
c) a domicilio.