Art. 5.
(Luoghi del parto).

      1. Al fine del graduale superamento della ospedalizzazione generalizzata, su richiesta della donna, debitamente informata sull'evento e sulle tecniche da adottare

 

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per il suo migliore svolgimento, il parto può svolgersi:

          a) nei reparti ospedalieri, di terzo, secondo o primo livello;

          b) nelle case di maternità di cui all'articolo 8, individuate delle ASL mediante appositi progetti di ristrutturazione o di costruzione;

          c) a domicilio.